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Statuto Club Mercedes G Italia

MERCEDES G ISPIRA E PROMUOVE LA CULTURA DELLA LIBERTÀ DELLA TOLLERANZA E DEL RISPETTO IN ARMONIA CON LA NATURA E L’AMBIENTE CHE SOSTIENE LA VITA

C L U B M E R C E D E S G - I T A L I A

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ARTICOLO UNO
COSTITUZIONE
E’ costituito il “CLUB” denominato: - CLUB MERCEDES G ITALIA - , di seguito CMGI,
riservato in via esclusiva ai possessori di MERCEDES G.
ARTICOLO DUE
SCOPI
a) Lo SCOPO, di CMGI è quello di incoraggiare, studiare, promuovere, sviluppare, perfezionare e favorire la tecnica di guida e l’uso del MERCEDES classe G, attraverso l’utilizzo della tecnologia e degli strumenti di cui questi mezzi sono dotati in tutti i loro allestimenti possibili, in tutti gli ambienti indoor e/o outdoor consentiti.
b) Registrare ed archiviare il maggior numero possibile di MERCEDES classe G in un albo a carattere Europeo, con l’esplicito consenso dei rispettivi proprietari.
c) CMGI è apartitico e non ha fini di lucro. Il raggiungimento di questo scopo può passare anche attraverso la promozione di attività turistiche e sportive e si terrà volontariamente a disposizione delle Autorità ( Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc. ), per ogni esigenza venga ritenuta utile e necessaria a fini sociali e di pubblica utilità e/o sicurezza.
d) Il rispetto dell’ambiente naturale, sia floreale che faunistico, è al primo posto nella valutazione e nell’esecuzione di tutte le attività di CMGI.
ARTICOLO TRE
AFFILIAZIONI
CMGI è affiliato alla Federazione Italiana Fuoristrada.
I SOCI CMGI vengono iscritti alla Federazione Italiana Fuoristrada da CMGI.
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ARTICOLO QUATTRO
DURATA
Non v’è vincolo alcuno nella durata dell’esistenza in vita di CMGI. L’anno sociale inizia il 20 Febbraio e termina il 19 Febbraio dell’anno solare immediatamente successivo.
ARTICOLO CINQUE
LOGO
Il distintivo di CMGI è costituito da un contrassegno grafico così descritto: “ STELLA CERCHIATA A TRE PUNTE GIALLA IN CAMPO BLU, ALL’INTERNO DI UN ANELLO RIPORTANTE IL NOME DEL CLUB IN GIALLO SU CAMPO BLU CON DUE FOGLIE DI ALLORO. LO SPAZIO SOTTO LE FOGLIE DI ALLORO E’ RISERVATO ALLA SCRITTA ITALIA.”. Il distintivo di CMGI, potrà portare inciso il numero della relativa tessera sociale all’esterno del distintivo immediatamente sotto.
ARTICOLO SEI
SOCI
I SOCI vengono distinti in categorie diverse:
SOCIO FONDATORE
• Sono SOCI FONDATORI le 3 persone fisiche che hanno creato e fondato CMGI e che fanno parte del primo CONSIGLIO DIRETTIVO. I SOCI FONDATORI hanno diritto di voto con due voti a testa indipendentemente dal numero di MERCEDES G posseduti. I SOCI FONDATORI non sono obbligati a possedere un MERCEDES G.
• La qualifica di SOCIO FONDATORE potrà essere ricoperta da un altro socio ordinario solo in sostituzione di uno dei tre soci fondatori.
SOCIO ORDINARIO
• Sono SOCI ORDINARI tutte le persone fisiche o giuridiche che siano legalmente in possesso di un veicolo ( autovettura od autocarro ) MERCEDES Classe G o che abbiano una delega del proprietario e che siano stati invitati o dal CONSIGLIO DIRETTIVO o presentati da uno o più SOCI ORDINARI a presentare domanda
di associazione e che la stessa sia stata accettata dal CONSIGLIO DIRETTIVO. I
SOCI ORDINARI hanno diritto di voto con un voto a testa indipendentemente dal CLUB MERCEDES G - ITALIA
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numero di MERCEDES G posseduti. Devono possedere almeno un MERCEDES G o ne abbiano delega del proprietario.
SOCIO ONORARIO
• Sono SOCI ONORARI tutte le persone fisiche o giuridiche che siano state
proclamate tali dalla maggioranza del CONSIGLIO DIRETTIVO. I SOCI ONORARI non hanno diritto di voto indipendentemente dal numero di MERCEDES G eventualmente posseduti. Non è necessario che posseggano un MERCEDES G.
SOCIO MERCEDES
• Sono SOCI MERCEDES tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno acquistato
uno o più MERCEDES G nuovi di fabbrica o che ne abbiano opportuna delega. I SOCI MERCEDES hanno diritto di voto con un voto a testa indipendentemente dal numero di MERCEDES G posseduti. Devono possedere almeno un MERCEDES G nuovo di fabbrica o averne opportuna delega. Si resta SOCIO MERCEDES solo un anno, il SOCIO MERCEDES può, a suo insindacabile giudizio, rinnovare eventualmente la sua associazione a CMGI. Il rinnovo non è ne automatico ne tacito ne obbligatorio; qual’ora decida di rinnovare la sua associazione il suo status verrà modificato in SOCIO ORDINARIO.
SUPPORTER
• Sono SUPPORTER tutte le persone fisiche o giuridiche che risultino essere in
possesso di uno o più MERCEDES G. I SUPPORTER NON hanno diritto di voto, essendo unicamente sostenitori delle idee e degli scopi di CMGI. Usufruiscono di eventuali offerte e/o agevolazioni proposte dal Direttivo. I minorenni possono associarsi e partecipare alle attività di CMGI solamente in qualità di SOCI ONORARI e devono avere il consenso scritto dei genitori o di chi esercita la Patria Potestà. Uno o più membri del CONSIGLIO DIRETTIVO può/possono inibire ai minori qualunque attività non venga ritenuta idonea per un minore. Possono diventare SOCI solo i possessori di almeno un MERCEDES G, o i delegati del reale proprietario del MERCEDES G; potranno essere ammessi SOCI non possessori di MERCEDES G persone fisiche o giuridiche solo su apposita delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO. Tutti i SOCI sono tenuti al pagamento della quota SOCIALE, ad esclusione dei SOCI ONORARI che non hanno diritto di voto.
ARTICOLO SETTE
ISCRIZIONI
Chiunque aspiri ad essere SOCIO di CMGI deve compilare l’apposita domanda ( All. A ) che deve essere opportunamente controfirmata da almeno un SOCIO ORDINARIO che dovrà a sua volta presentarla al CONSIGLIO DIRETTIVO che dovrà ratificarne l’accettazione. Sino ad allora la domanda si intende congelata. L’aspirante potrà partecipare alle attività di CMGI, ma non avrà alcun
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diritto di voto. Il CONSIGLIO DIRETTIVO non è tenuto a giustificare i rifiuti o le accettazioni delle domande di associazione. Comunicherà comunque la sua decisione al SOCIO presentatore.
ARTICOLO OTTO
ASPIRANTI
L’aspirante SOCIO ORDINARIO, con la sottoscrizione della domanda ( All A ), assume il formale onere ed onore, da subito, di osservare e far osservare le norme dello STATUTO di CMGI, regolamenti e deliberazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO.
ARTICOLO NOVE
DIMISSIONI
Il SOCIO che intenda dimettersi, lo dovrà fare attraverso una lettera RACCOMANDATA con avviso di ricevimento indirizzata al PRESIDENTE di CMGI ed in copia conoscenza al CONSIGLIO DIRETTIVO.
ARTICOLO DIECI
POST DIMISSIONI - CESSAZIONE
Il SOCIO che cessi a qualunque titolo di far parte di CMGI è inibito e diffidato dall’uso del logo di CMGI e di qualunque altro ‘materiale’ che possa ricondurre a CMGI in qualsivoglia forma, visione, natura o modo. CMGI riserva di tutelarsi contro i diffidati in tutte le sedi civili e/o penali competenti.
ARTICOLO UNDICI
PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
La qualifica di SOCIO è acquisita a tutti gli effetti solamente dopo che è stato effettuato il pagamento della quota associativa, di norma annuale. Il pagamento della quota associativa è comprovato dalla ricevuta che CMGI rilascia. Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro e non oltre il mese di Gennaio. Il pagamento della quota di iscrizione per una nuova CLUB MERCEDES G - ITALIA
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associazione dovrà essere versato contestualmente alla domanda di ammissione a CMGI dal SOCIO o CONSIGLIERE presentatore. La quota associativa scade inderogabilmente ad ogni esercizio il 19 Febbraio.
ARTICOLO DODICI
QUALITÀ DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
L’ammontare della quota sociale e la sua periodicità sono di esclusiva pertinenza del CONSIGLIO DIRETTIVO che ne determinerà quindi l’ammontare, ha altresì il potere di decidere deroghe, sconti o gratuità della quota stessa. La quota sociale di CMGI è a cadenza ANNUALE salvo future decisioni diverse del CONSIGLIO DIRETTIVO. Le quote associative versate durante l’esercizio, hanno una durata inferiore di 365 giorni, scadono comunque il 19 Febbraio immediatamente successivo.
ARTICOLO TREDICI
DIRITTI DEI SOCI
1) Per poter essere considerato SOCIO a tutti gli effetti, bisogna essere in regola con quanto disposto dall’Art 11
2) Possono richiedere la convocazione del CONSIGLIO DIRETTIVO i due/terzi dei SOCI ORDINARI, che hanno altresì la facoltà di indicare una voce dell’ordine del giorno di quella convocazione.
3) I SOCI hanno diritto di voto e possono partecipare a tutte le assemblee ordinarie
e/o straordinarie ed ogni qualvolta sia loro richiesto di esprimerlo, in regola con il disposto dell’Art. 11.
4) I SOCI hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e/o attività di CMGI.
ARTICOLO QUATTORDICI
OBBLIGHI DEI SOCI
1) Accettare, osservare e far osservare lo STATUTO di CMGI.
2) Accettare, osservare e far osservare il REGOLAMENTO di CMGI, le delibere e le
circolari del CONSIGLIO DIRETTIVO.
3) Corrispondere entro e non oltre il mese di Gennaio la quota associativa
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4) Mettersi senz’altro a disposizione di CMGI qualora si verifichino eventi naturali talmente eccezionali da richiedere l’esecuzione del disposto dell’Art 2 paragrafo c).
5) Non arrecare in alcun modo danni materiali e/o morali, palesi e/o non palesi a CMGI, ai suoi SOCI alle attività di CMGI al suo PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE ed ai membri del CONSIGLIO DIRETTIVO.
6) Essere il più possibile partecipi alle attività di CMGI che verranno di volta in volta previste dal CONSIGLIO DIRETTIVO e pubblicate in BACHECA.
7) La partecipazione alle manifestazioni potrà avvenire esclusivamente alla guida di un MERCEDES G. I SOCI non possono partecipare alle manifestazioni con vetture diverse dal MERCEDES Classe G se non dietro esplicita autorizzazione del CONSIGLIO DIRETTIVO.
ARTICOLO QUINDICI
SANZIONI
Qualora uno o più SOCI contravvengano alle norme STATUTARIE e/o al REGOLAMENTO INTERNO il CONSIGLIO DIRETTIVO potrà:
1) Comminare un richiamo verbale.
2) Inviare un richiamo scritto con affissione in Bacheca.
3) Sospendere il SOCIO dalle attività di CMGI per un periodo congruo variabile da uno a sei mesi, con affissione in Bacheca del provvedimento. Questo provvedimento non comporta alcun tipo di rimborso della quota associativa da parte di CMGI e/o dei suoi ORGANI.
4) Decidere di espellere il SOCIO, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di reati che abbiano valenza in ambito penale e con condanne definitive.
5) Decidere di espellere il SOCIO, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di inosservanza grave dello STATUTO e/o del suo motto.
6) Decidere di espellere il SOCIO, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di comportamento offensivo e/o lesivo dell’onorabilità, nei confronti del PRESIDENTE e/o VICE PRESIDENTE e/o uno qualunque dei membri del CONSIGLIo DIRETTIVO e/o SOCIO di CMGI.
7) Radiare il SOCIO che si sia reso economicamente inadempiente nei confronti del disposto dell’Art 11.
8) Espellere i SOCI che si rendano responsabili di comportamenti immorali ed atti incivili.
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Le decisioni del CONSIGLIO DIRETTIVO non sono appellabili e si intendono immediatamente esecutive a meno di diversa comunicazione.
ARTICOLO SEDICI
ORGANI
Sono ORGANI di CMGI
1) Il PRESIDENTE
2) Il VICEPRESIDENTE
3) I CONSIGLIERI
4) Il CONSIGLIO DIRETTIVO
5) L’ASSEMBLEA dei SOCI
Le suddette cariche non sono remunerative, sono concessi rimborsi spese se autorizzati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.
ARTICOLO DICIASSETTE
ASSEMBLEA GENERALE
L’ASSEMBLEA Generale è costituita dai SOCI FONDATORI e da tutti i SOCI ORDINARI in regola con il disposto dell’Art 11. Sono ammesse Deleghe scritte in numero massimo di una per SOCIO presente. L’ASSEMBLEA Generale può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA. L’ASSEMBLEA ORDINARIA viene indetta dal PRESIDENTE annualmente. L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA può essere richiesta dai due terzi del CONSIGLIO DIRETTIVO o dai quattro quinti dei SOCI Ordinari o dal PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE; il PRESIDENTE, verificata la validità della richiesta, potrà convocare l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA. Potrà essere richiesta la convocazione dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA nei modi e per i motivi previsti nel disposto dell’Art 20.
ARTICOLO DICIOTTO
CONVOCAZIONE
Alla convocazione delle Assemblee provvede il PRESIDENTE di CMGI con Lettera e/o e-mail e/o affissione in Bacheca. La comunicazione conterrà Data, Ora e Luogo di svolgimento. La seconda convocazione non potrà essere successiva alla prima convocazione prima di un’ora.
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ARTICOLO DICIANNOVE
VALIDITÀ
L’ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA si intendono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti i quattro quinti dei SOCI ORDINARI iscritti al momento della convocazione e tutti i SOCI FONDATORI, ovvero in seconda convocazione se sono presenti almeno 2 SOCI FONDATORI e qualunque sia il numero dei SOCI ORDINARI. L’ASSEMBLEA ORDINARIA si riunisce una volta l’anno per assolvere ai compiti del disposto dell’Art. 20.
ARTICOLO VENTI
COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
1) Esamina ed eventualmente approva i programmi degli eventi sportivi indicati dal CONSIGLIO DIRETTIVO, proponendone miglioramenti, soluzioni alternative e/o modifiche.
2) Propone ed eventualmente approva luoghi e modalità di esecuzione di Raduni, Viaggi, Escursioni e/o Appuntamenti.
3) Non interviene in alcun modo in questioni di carattere amministrativo, che sono di esclusiva pertinenza del CONSIGLIO DIRETTIVO.
4) Propone all’attenzione del CONSIGLIO DIRETTIVO, elementi che si siano particolarmente distinti nelle attività di CMGI ed abbiano una personalità tale da essere ritenuta sufficiente ad apportare validi contributi umani e professionali a CMGI ed entrare quindi a far parte della lista dei candidati eleggibili al CONSIGLIO DIRETTIVO.
5) Elegge tra i soci ordinari i due membri del CONSIGLIO DIRETTIVO.
6) Propone ed approva gli inserimenti o le rimozioni delle registrazioni dei MERCEDES G nell’ALBO.
7) Propone ed approva il regolamento di CMGI.
L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) Conserva gli stessi poteri dell’ASSEMBLEA ORDINARIA.
2) Domanda ed approva sanzioni nei confronti di un SOCIO ORDINARIO, previste dal disposto dell’Art. 15, nel numero massimo di tre SOCI per ASSEMBLEA.
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3) Propone ed approva modifiche all’ALBO di Registrazione dei MERCEDES G.
4) Chiede lo scioglimento del Club al CONSIGLIO DIRETTIVO qualificandone le motivazioni, ma non può approvarlo e/o renderlo esecutivo.
ARTICOLO VENTUNO
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE
L’ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA eleggono un PRESIDENTE ed un Segretario. Il PRESIDENTE deve constatare la validità della convocazione dell’ASSEMBLEA e iniziare i lavori seguendo l’ordine del giorno. Il Segretario redige il verbale dell’ASSEMBLEA che dovrà necessariamente essere firmato sia dal PRESIDENTE che dal Segretario. Il Verbale verrà pubblicato in Bacheca a disposizione di tutti i SOCI.
ARTICOLO VENTIDUE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ inderogabilmente previsto che possono far parte del CONSIGLIO DIRETTIVO i soli SOCI Ordinari e Fondatori, nella proporzione di 3 SOCI FONDATORI e 2 SOCI Ordinari. Tutti i Soci Ordinari durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di assenza del Presidente e Vice Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età. Questa regola si applica per i CONSIGLI DIRETTIVI successivi al primo. Il CONSIGLIO DIRETTIVO, per il primo mandato biennale ai sensi del precedente comma, è formato dal PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE e CONSIGLIERE che sono i tre SOCI FONDATORI così come descritto nell’ATTO COSTITUTIVO.
ARTICOLO VENTITRE
DELIBERE
Le deliberazioni dell’ASSEMBLEA ORDINARIA vengono prese a maggioranza di voti presenti.
Le deliberazioni dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA vengono prese con la maggioranza di voti qualificata di quattro quinti dei voti presenti.
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ARTICOLO VENTIQUATTRO
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è formato da 5 ( cinque ) membri. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CONSIGLIERE AMMINISTRATORE, CONSIGLIERE SPORTIVO, CONSIGLIERE RELAZIONI ESTERNE.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce e delibera nei modi previsti da questo Statuto.
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è competente su tutto CMGI, è l’Organo di massimo controllo e delibera, in particolare anche su:
i) Qualificazione e definizione delle Attività sportive
ii) Definizione dei SOCI eleggibili alla carica di Consiglieri
iii) Definizione ed approvazione del Bilancio preventivo
iv) Definizione ed approvazione del Bilancio consuntivo
v) Definizione ed approvazione delle relazioni con la FIF
vi) Definizione ed approvazione delle relazioni con gli Sponsor
vii) Definizione ed approvazione delle relazioni con la casa automobilistica MERCEDES BENZ
viii) Definisce e delibera sulle modifiche allo Statuto
ix) Definisce e delibera sulle modifiche al Regolamento interno
x) Definisce ed approva la chiusura di CMGI all’unanimità
xi) Agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell’ASSEMBLEA Generale.
xii) Delega ad alcuni suoi componenti e/o ad alcuni SOCI Ordinari, particolari e
specifiche funzioni, definendone temporalità e modalità di esecuzione.
xiii) Nomina PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE di CMGI
xiv) Conferisce la qualifica di SOCIO FONDATORE.
xv) Nomina i DELEGATI Regionali
xvi) Delibera sull’ammissione e/o l’esclusione di nuovi SOCI, secondo il disposto degli Art. 7 e 8
xvii) Delibera sul disposto dell’Art 15 ( Sanzioni )
ARTICOLO VENTICINQUE
PRESIDENTE
1. Presiede il CONSIGLIO DIRETTIVO
2. Ha la rappresentanza di CMGI e la firma sociale.
3. Provvede all’attuazione delle delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO.
4. Attua con la collaborazione del VICE PRESIDENTE, l’amministrazione del “Club” mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti.
5. Compie tutti gli atti espressamente delegati alle competenze dell’ASSEMBLEA e del CONSIGLIO DIRETTIVO.
6. Convoca il CONSIGLIO DIRETTIVO e con delibera del CONSIGLIO stesso, convoca l’ASSEMBLEA Generale.
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7. Propone al Consiglio Direttivo la nomina per la sostituzione del SOCIO FONDATORE.
8. Propone al Consiglio Direttivo il declassamento di un SOCIO FONDATORE a SOCIO ORDINARIO.
ARTICOLO VENTISEI
VICE PRESIDENTE
1. Coadiuva il PRESIDENTE nell’espletamento di tutte le sue funzioni con particolare riferimento ai punti 3 e 5 dell’articolo VENTICINQUE.
2. Sostituisce il PRESIDENTE o per delega o in caso di forzata assenza dello stesso PRESIDENTE.
3. Provvede all’attuazione delle delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO.
ARTICOLO VENTISETTE
CASI PARTICOLARI
Qualora nel corso dell’esercizio si rendano indisponibili, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo ad unanimità dei Consiglieri presenti e rimasti, può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera.
I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
ARTICOLO VENTOTTO
FONDI
Il fondo comune del “Club” è costituito da:
1. Attività delle precedenti gestioni annuali.
2. Quote annuali d’iscrizione.
3. Sponsorizzazioni e contributi a qualsiasi titolo fatti a CMGI.
4. Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.
5. Entrate derivanti da attività sportive fornite a pagamento.
6. Entrante derivanti da merchandising avente per oggetto CMGI e le sue attività.
7. Entrate derivanti da attività proprie e previste da questo STATUTO di CMGI
Con il fondo comune si provvede alle spese di CMGI.
Il Consiglio Direttivo determina i criteri della gestione finanziaria del fondo comune.
ARTICOLO VENTINOVE
BILANCI
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Per ciascun anno finanziario, che inizia il 20 Febbraio e termina il 19 Febbraio dell’anno solare immediatamente successivo, vengono compilati i Bilanci preventivo e consuntivo, che sono sottoposti all’approvazione del CONSIGLIO DIRETTIVO e portati a conoscenza dell’Assemblea Generale.
ARTICOLO TRENTA
FORO COMPETENTE
Il CONSIGLIO DIRETTIVO, entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio, formulerà, se necessario, un regolamento interno ad integrazione delle norme anzidette. Per tutto quanto non contemplato nel presente STATUTO, valgono le disposizioni del Codice Civile, nonché le leggi speciali ed in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia.
Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

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